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CAMBIANO LE REGOLE PER L'INVALIDITA' CIVILE
Inps

Dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, corredate di certificazione medica, dovranno essere inoltrate all'Inps solo per via telematica. A tal fine è stata realizzata un'applicazione ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it). L'accesso all'applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN, le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito dell'Inps. Anche la certificazione medica è compilata on line dal medico certificatore. Il cittadino che intende presentare domanda, quindi, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente; sulla ricevuta è presente il numero del certificato, che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti. Ai fini dell'abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio. Il medico provvede, inoltre, a rilasciare il certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita. La domanda può essere presentata, oltre che dal cittadino in possesso di Pin, dagli Enti di patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.

 

INPS, il nuovo processo dell’invalidità civile

A seguito delle innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità l'INPS descrive Il nuovo iter amministrativo.
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

1. La “certificazione medica” è compilata on line dal medico certificatore.
2. La “domanda” è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.
3. Completato l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti.
6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico
9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all’invio del verbale al cittadino.
10. L’INPS diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario.

(Circolare INPS 28/12/2009, n. 131)

07/01/2010





   
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