HomePage Statuto dell'Associazione Chi Siamo Pubblicazioni Bacheca Link Area Riservata Contatti
Diventa fan
Ricerca
-Patologie reumatiche e terapie
-Esenzioni ticket ed invalidità
-Voce ai pazienti
-Ambulatori di reumatologia
 -News dell'Associazione
 -Congressi
 -Attività dell'associazione
 -FESCA/Sclerodermia
  -Diventa Socio
  -Scrivici
  -CONVENZIONI 
Associazione Nazionale Malati Reumatici European Mnifesto Bone and Joint Desease

statuto.jpg

MODIFICATO ED APPROVATO IN DATA 25 NOVEMBRE 2000
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1 E' costituita un'Associazione denominata " A.P.MA.R. Associazione Pugliese Malati Reumatici ONLUS", con sede attualmente in San Cesario di Lecce, presso la Divisione di Reumatologia dell'Ospedale "A. Galateo".
L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, è democratica, aconfessionale, apartitica e possono partecipare tutte le persone affette da malattie reumatiche e da chi voglia condividere e perseguire gli scopi della stessa.

Art.2 L'Associazione svolge la propria attività sino al 2050, salvo eventuale proroga.
L'Associazione può essere contraddistinta da un proprio logo, e successivamente, nel presente atto, verrà denominata Associazione o A.P.MA.R..
L'Associazione deriva dalla Precedente Associazione Interregionale dei Malati Reumatici di Puglia, Calabria e Basilicata, costituita il 15 dicembre 1984, giusto Atto Notarile in Gioia del Colle del notaio dott. Nicola Guida, avente numero di Repertorio 35276 e numero di Raccolta 8214, e registrato a Gioia del Colle il 2 gennaio 1985, al n.76 Mod. I, e di cui si conserva tutto il patrimonio culturale e l'anzianità operativa.
L'Associazione risulta essere collegata ovvero fa riferimento all' "Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR ", con sede in Roma, via Vittorio Polacco n.37, di cui, però, è statutariamente e giuridicamente libera ed autonoma.
L'A.P.MA.R. è una:
1) Associazione ONLUS ovvero rientra tra le "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, pertanto bisogna sempre indicare tale appartenenza, aggiungendo l'acronimo ONLUS;
2) Associazione di Volontariato ovvero rientra tra le Organizzazioni di cui alla Legge quadro sul Volontariato legge n.266 dell'11 agosto 1991, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

SCOPI E FINI

Art.3 L'Associazione A.P.MA.R. ha come scopi e fini lo svolgimento di attività in una o più dei seguenti settori:

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA;
ASSISTENZA SANITARIA;
ISTRUZIONE;
FORMAZIONE;
TUTELA DEI DIRITTI CIVILI.
MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI E FINI STATUTARI

Art.4 L'Associazione A.P.MA.R. si propone di:

perseguire e raggiungere i propri scopi e fini attraverso la tutela, la difesa e la "promozione della persona umana" dei malati reumatici;

promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;

informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;

promuovere la creazione di strutture specialistiche per la prevenzione e cura delle malattie reumatiche e per la riabilitazione;

sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche e dell'handicap da malattie reumatiche;

promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse dì studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;

promuovere incontri tra i malati reumatici per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problema che i malati stessi affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;

promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'A.P.MA.R., acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;

svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Lega Pugliese contro le malattie reumatiche e per l'aiuto ai Malati Reumatici ed altre istituzioni affini;

organizzare corsi di aggiornamento e autogestione, preferibilmente per gruppi di patologie:

prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

promuovere l'orientamento scolastico e lavorativo;

promuovere l'inserimento e l'orientamento lavorativo dei giovani in cerca di prima occupazione e/o dei disoccupati malati reumatici;

promuovere e difendere l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;

promuovere ed attuare la sicurezza sul posto di lavoro;

realizzare e promuovere idonei interventi di vario tipo su:
1. bambini (ed infanzia in genere);
2. nucleo familiare;
3. persone in situazione di handicap;
4. persone anziane;
5. donne;
6. persone anziane non autosufficienti.

realizzare interventi con finalità di solidarietà sociale, anche diretti ad arrecare benefici a:
1) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
2) componenti collettive estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Art.5 Per il raggiungimento dei propri scopi e fini Statutari, l'Associazione A.P.MA.R. può promuovere e/o costituire e/o gestire e/o attuare e/o organizzare:

aggiornamento, formazione, formazione professionale, seminario di studi, convegni, ecc., di qualsiasi tipo, durata e natura, e su qualsiasi problematica;

partecipare o attivare corsi biennali di specializzazione polivalenti, di cui all'ex DPR n.970/'75, e/o di qualsiasi altro tipo per docenti da utilizzare in attività di sostegno per alunni persone in situazione di handicap;

centri specializzati e/o servizio socioriabilitativo ed educativo diurno per le persone invalide (di qualsiasi tipo e natura di danno funzionale) e/o delle persone in situazione di handicap;

centri specializzati e/o servizio per la prevenzione, mortalità, dispersione scolastica ed orientamento;

servizio di segretariato sociali;

centri specializzati e/o servizio di assistenza e/o di aiuto personale anche di tipo domiciliare ed infermeristico e/o medico per le persone anziane, per le persone invalide, per le persone in situazione di handicap;

centri specializzati per l'affettività, l'intercultura, ecc., ovvero "Centri per la Promozione della Persona Umana";

attività o interventi per l'Educazione alla Salute;

occasioni e spazio di incontro per i giovani studenti, anche con riferimento all'apertura pomeridiana e festiva della scuola, con le relative attività;

rete integrata d'interventi anche di solidarietà;

viaggi, gite, tornei, gare, di qualsiasi natura, tipo e durata;

studi e ricerche nei settori di intervento dell'Associazione, nonché contribuire a programmi di studio e di ricerca svolti e/o promossi e/o realizzati da Istituti o da altri enti o organismi;

rimozione del disagio psicosociale;

stipulare convenzioni, contratti, o altra forma di rilevanza contrattuale e giuridica, ecc. con Enti Pubblici, Enti Privati, privati per la organizzazione e la realizzazione di specifici interventi, attività, servizi;

condurre aziende, servizi e complessi nel settore turistico, agricolo, termale e balneare, anche con riferimento alla relativa ricettività turistica, realizzando anche dei parcheggi, dei posti ristoro, ecc.; nonché centri ricreativi e culturali, centri sportivi, ecc.;

pubblicare, divulgare e commercializzare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni, libri ed ogni altro strumento e mezzo anche di tipo multimediale finalizzato anche ad azioni di sensibilizzazione, educazione, istruzione, informazione, formazione e cultura;

produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto di terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti e/o utenti dei centri e/o case e/o aziende, realizzate o gestite dall'Associazione;

case alloggio, comunitàalloggio, ecc. per persone anziane, per persone invalide, per persone in situazione di handicap, … per le persone;

manifestazioni di qualsiasi tipo e natura;

costituzione di scuole private di ogni ordine e grado ed universitarie;

attività extrascolastiche e del tempo libero;

giardini d'infanzia, parchi gioco, asili nido, ludoteche;

centri sociali;

adesione e/o costituzioni di consorzi, comunità, federazioni, società, aziende, ecc. aventi fini sociali e/o sanitari, rientranti nel presente statuto;
interventi mirati e specifici nei suindicati settori o campi di intervento dell'Associazione.
SOCI

Art.6 Possono far parte dell'Associazione chiunque voglia condividere e perseguire i scopi dell'Associazione: i soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, ecc..
I Soci possono essere:

Soci Fondatori: tutti quelli che nel 1984 hanno costituito l'Associazione;

Soci Ordinari: tutti i malati reumatici;

Soci Sostenitori: tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'Associazione. Possono far parte anche Enti, Associazioni, Società, ecc.;

Soci Aggregari: tutti i medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia e fisiatria, gli assistenti sanitari e sociali, ovvero tutto il personale para medico, nonché associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'APMAR.;

Soci Onorari: sono individuati, dal Consiglio di Amministrazione, tra le personalità del mondo scientifico, della cultura, dell'informazione, della produzione, che condividono gli scopi umanitari e sociali dell'APMAR, e che con il loro operato si sono maggiormente contraddistinti.
Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno gli stessi diritti e doveri.

Art.7 Il socio è ammesso a domanda dell'interessato, con la controfirma di almeno due soci; il consiglio di amministrazione, con giudizio insindacabile, entro e non oltre 60 giorni, accetta o meno la domanda a socio; se entro tale data il consiglio non si esprime, la domanda si intende automaticamente accettata.
Il socio è tenuto al pagamento della propria quota: solo il socio onorario è esonerato da detto versamento. Il socio può recedere o essere escluso quando non versa la propria quota entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso. Il socio che abbia cessato, per qualsiasi motivo, di appartenere all'Associazione, non può più riavere sia le quote associative versate, sia gli eventuali altri contributi, né avere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmessibile. Il socio ha diritto/dovere di partecipare all'attività e alla vita dell'Associazione. Il socio può essere escluso automaticamente e d'ufficio se ha recato nocumento all'Associazione, anche all'immagine della stessa o dei suoi soci, sia con comportamenti e parole, che scritti.

RISORSE ECONOMICHE

Art.8 L'Associazione trae le proprie risorse economiche da: a) quote associative e/o contributi volontari degli associati; b) contributi da privati, enti pubblici e privati, ecc.; c) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura, promosso e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore; d) donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da convenzioni, ecc..
L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residuati sono devoluti ad Associazioni che operano nel mondo dell'handicap, con particolare riferimento alla Sindrome di Down o alle persone non udenti.
E' previsto un bilancio o conto preventivo, da predisporre di norma entro il mese di dicembre, ed un bilancio o conto consuntivo, da predisporre di norma entro e non oltre il mese di giugno: entrambi sono predisposti ad anno solare. Per il 2000, la quota associativa annuale è di lire 30.000 (trentamilalire).

ORGANI STATUTARI

Art.9 Gli organi statutari dell'Associazione A.P.MA.R. sono:

· IL PRESIDENTE;

· IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

· L'ASSEMBLEA DEI SOCI;

· IL COLLEGIO DEI SINDACI.

IL PRESIDENTE

Art.10 Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è responsabile della diffusione dei comunicati stampa, cura i rapporti con i privati, gli enti, le associazioni, ecc..
Inoltre il Presidente:

convoca gli Organi Statutari e li presiede, proponendone le materie e/o gli argomenti da trattare;

firma contratti, convenzioni, atti, ecc., per nome e per conto dell'Associazione, e quanto occorra per l'attuazione dei deliberati o delle attività;

adotta, in caso di necessità ed opportunità, salvo successiva ratifica dei competenti organi, tutte le determinazioni che ritenga utili, nell'interesse dell'Associazione e/o del singolo aderente;

cura l'osservanza dello statuto e ne promuove eventuali modifiche e/o integrazioni;

ha la firma sociale, può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolativa;

nomina, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, un VICE PRESIDENTE, che collabora con il presidente, e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di malattia, impedimento o temporanea assenza;

può aprire e gestire per conto dell'Associazione A.P.MA.R. conto correnti sia bancari che postali senza nessun'altra formalità.
Il Presidente dura in carica quattro anni, e risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea dei Soci, che si esprime in merito.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni, ed è composto da minimo tre componenti, compreso il Presidente, e massimo sette; è convocato e presieduto dal Presidente, che ne propone anche l'ordine del giorno.
Il Consiglio elegge, nel suo seno, un Segretario Organizzativo ed un Segretario Amministrativo, con le relative competenze ed incombenze.
Il Consiglio è l'organo statutario esecutivo dell'Associazione; attua i deliberati dell'Assemblea dei Soci, assicura la gestione ed il buon funzionamento dell'Associazione e delle sue attività, mantiene contatti con i propri soci e con le altre sedi locali. Inoltre delibera l'ammissione e/o la recessione dei soci. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci, che decide in merito.
Il Consiglio può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolativa, anche verso terzi.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale; è convocata e presieduta dal Presidente, che ne indica anche l'ordine del giorno. La convocazione, su decisione del Presidente, può avvenire:
a) con lettera scritta (anche non raccomandata), spedita almeno dieci giorni prima della convocazione;
b) con comunicazione affissa all'Albo della Sede Legale dell'Associazione, e nelle Sedi costituite e/o Operative, almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art.13 L'Assemblea:
a) elegge nel suo seno il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione;
b) approva i bilanci o conti;
c) stabilisce criteri generali per l'organizzazione, il tesseramento (con la relativa quota da versare) e l'attività dell'Associazione;
d) elegge il Collegio dei Sindaci, anche tra i non soci;
e) esprime giudizi sull'operato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
f) derime eventuali controversie tra soci o tra organi statutari;
g) fornisce interpretazionipareri sullo Statuto;
h) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art.14 La riunione dell'Assemblea dei Soci è valida quando ci sia la presenza di almeno i due terzi dei Soci in prima convocazione, e con i soli Soci presenti in seconda convocazione, che può avvenire anche nella stessa giornata.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art.15 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre persone, anche non soci dell'Associazione, di cui una con funzione di Presidente, e dura in carico quattro anni. In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione. Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativocontabile dell'Associazione, e la regolarità e la trasparenza delle spese. Il Collegio è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, e riferisce all'Assemblea dei Soci e al Presidente dell'Associazione sui resoconti finanziari preventivi e consuntivi.
Il Collegio dei Sindaci ha anche il compito di derimere le controversie. Pertanto le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'A.P.MA.R. o i suoi organi statutari, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio che giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

REGOLAMENTO INTERNO

Art.16 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appositi regolamenti interni, e, se necessario, le norme del presente statuto, saranno integrate, da un regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto aventi valore di Statuto.

VINCOLI E LIMITI DELLA ASSOCIAZIONE A.P.MA.R. QUALE ORGANIZZAZIONI ONLUS E DI VOLONTARIATO

Art.17 L'Associazione A.P.MA.R. è una Organizzazione ONLUS, e come tale ha dei limiti e vincoli imposti chiaramente dallo stesso Decreto Legislativo, e che qui, oltre ad essere integralmente trascritti, vengono testualmente riportati.

Art.18 L'Associazione A.P.MA.R. prevede espressamente:
a) lo svolgimento di attività in una o più di esse dei settori indicati al suindicato art.3 (ma anche tutti);
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al suindicato art.2, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in maniera indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo onlus.

Art.19 L'Associazione A.P.MA.R. osserverà tutti i vincoli e limiti imposti dalla normativa sulle ONLUS.

Art.20 L'Associazione A.P.MA.R. osserverà tutti i vincoli e limiti imposti dalla normativa sulle Organizzazioni di Volontariato, tra cui:

tutti i soci non possono essere retribuiti o avere vantaggi dall'operato nell'Associazione, salvo quanto previsto per legge o dai deliberati degli Organi Statutari;

tutti i soci che operano sistematicamente per l'Associazione devono essere assicurati.
MODIFICHE STATUTARIE

Art.21 Lo Statuto dell'Associazione A.P.MA.R. può essere modificato e/o integrato anche con la semplice approvazione dei soci presenti in seconda convocazione.

Art.22 Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a modificare e/o integrare il presente Statuto, senza alcuna formalità, per renderlo compatibile con le normative sulle Onlus e/o sul Volontariato

NORME FINALI

Art.23 L'Associazione può costituire sezioni provinciali, comunali, locali, sedi, ecc., senza alcuna formalità, anche in nazioni europee ed extraeuropee.
L'Associazione può, quindi, nominare dei Responsabili, di cui al suindicato comma, i quali si assumono ogni responsabilità (economica, contabile, giuridica, amministrativa e penale), anche a livello personale, in ordine alla loro gestione.

Art.24 L'Associazione può divenire in qualsiasi momento Organizzazione di Volontariato (e, quindi, modificare ed integrare opportunamente lo Statuto), anche con sola deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.25 L'Associazione, su determinazione del Presidente, può nominare il Responsabile di alcuni settori di intervento dell'Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in qualsiasi momento, il cambio di sede della Associazione.

Art.26 Il Presidente è autorizzato a modificare e/o integrare il presente Statuto per renderlo compatibile con le normative sulle Onlus e sul Volontariato.

Art.27 Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al codice civile.
Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Lecce.

IL PRESENTE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.P.MA.R. ONLUS È COSTITUITO DA N.27 (VENTISETTE) ARTICOLI, ED È STATO SCRITTO SU N.8 (OTTO) FOGLI, USANDO IL COMPUTER.
IL PRESENTE STATUTO È STATO MODIFICATO ED APPROVATO IN DATA 25 NOVEMBRE 2000, DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Lucio d'Arpe Antonella Celano





   
Copyright © A.P.MA.R. 2006-2008
| Associazione Pugliese Malati Reumatici ONLUS
San Cesario di Lecce
Presso U.O. di Reumatologia Ospedale "A. Galateo"
SB Soft srl SoftwareHouse Lecce